Amici Parco 
		Bolda OdV
		Via Bologna 2 Agosto, 2/A
		31025 Santa Lucia di Piave (TV)
		info@amiciparcobolda.it
			
			ART. 1
			(Denominazione 
			e sede)
			E’ 
			costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice 
			civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore 
			denominato: AMICI PARCO BOLDA ODV, che assume la forma 
			giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
			
			L’organizzazione ha sede legale in via Bologna 2 Agosto, 2/A nel 
			comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
			
			ART. 2
			(Statuto)
			
			L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente 
			statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 
			2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della 
			legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
			L’assemblea 
			può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto 
			per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
			
			ART. 3
			(Efficacia 
			dello statuto)
			Lo statuto 
			vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso 
			costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività 
			della organizzazione stessa.
			
			ART. 4
			
			(Interpretazione dello statuto)
			Lo statuto 
			è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri 
			dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
			
			ART. 5
			(Finalità e 
			Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
			L’attività 
			che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e 
			avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei 
			propri associati è:
			
			beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o 
			prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive 
			modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 
			persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del 
			presente articolo;
			A titolo 
			esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
			Per 
			l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può 
			ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
			documentate.
			
			L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del 
			terzo settore, attività diverse da 
			quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a 
			queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito 
			Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte 
			dell’organo di amministrazione.
			
			L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta 
			fondi, 
			nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i 
			sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni 
			contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
			
			ART. 6
			(Ammissione)
			Sono 
			associati dell’organizzazione le persone fisiche che 
			condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per 
			realizzare le attività di interesse generale.
			Il numero 
			degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere 
			inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente 
			alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo 
			richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione 
			all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero 
			entro un anno.
			
			L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo 
			su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, 
			coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse 
			generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata 
			nel libro degli associati. 
			In caso di 
			rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione 
			all’interessato entro 60 giorni , 
			motivandola. 
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
			
			L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il 
			diritto di recesso. 
			Non è 
			ammessa la categoria di associati temporanei. 
			La quota 
			sociale se prevista è intrasmissibile, non rimborsabile e non 
			rivalutabile.
			
			ART. 7
			(Diritti e 
			doveri degli associati)
			Gli 
			associati hanno pari diritti e doveri. 
			Hanno il 
			diritto di
			
			 e il dovere  
			di:
			
			ART. 8
			(Volontario e 
			attività di volontariato)
			L’associato volontario svolge la propria attività in favore della 
			comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, 
			senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di 
			solidarietà.
			La qualità 
			di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di 
			rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto 
			di lavoro retribuito con l’organizzazione.
			L’attività dell’associato volontario non può essere 
			retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari 
			possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute 
			e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle 
			condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono 
			vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
			
			ART. 9
			(Perdita della 
			qualifica di associato)
			La qualità di associato si perde per morte, recesso 
			o esclusione.
			L’associato può recedere dall’organizzazione 
			mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
			L’associato 
			che contravviene gravemente ai 
			doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso 
			dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea
			
			
			
			L’associato 
			può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di 
			notifica della deliberazione.
			
			ART. 10
			(Gli organi 
			sociali)
			Sono organi 
			dell’organizzazione:
			Ai 
			componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun 
			compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
			documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della 
			funzione.
			
			ART. 11
			(L’assemblea )
			L’assemblea 
			è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro 
			degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, 
			ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
			L’assemblea 
			è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, 
			dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti 
			all’assemblea stessa.
			E’ 
			convocata almeno una volta all’anno dal Presidente 
			dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto 
			da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e 
			contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del 
			giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
			Tale 
			comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita 
			al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso 
			affisso nella sede dell’organizzazione.
			L’Assemblea 
			è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati 
			o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
			I voti sono 
			palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
			Delle 
			riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal 
			Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede 
			dell’organizzazione.
			L’Assemblea 
			può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella 
			convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento 
			dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
			
			ART.12
			(Compiti 
			dell’Assemblea)
			L’assemblea:
			
			ART. 13
			(Assemblea 
			ordinaria)
			L’assemblea 
			ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la 
			presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o 
			per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli 
			associati presenti, in proprio o in delega.
			L’assemblea 
			delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 
			E’ ammessa 
			l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, 
			purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che 
			partecipa e vota.
			Nelle 
			deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che 
			riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno 
			diritto di voto.
			
			ART. 14
			(Assemblea 
			straordinaria)
			L’assemblea 
			straordinaria modifica 
			lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli 
			associati e il voto favorevole della 
			maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la 
			liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto 
			favorevole di almeno ¾ degli associati.
			
			ART. 15
			(Organo di 
			amministrazione)
			Il 
			consiglio direttivo 
			governa 
			l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli 
			indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e 
			dalla quale può essere revocato. 
Il consiglio direttivo è composto da numero 7 (sette) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
			Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi 
			componenti possono essere rieletti senza limite di mandati.
			Il 
			consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la 
			maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a 
			maggioranza dei presenti.
			Si applica 
			l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli 
			amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
			Il 
			consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e 
			straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di 
			pertinenza esclusiva dell’assemblea.
			In 
			particolare, tra gli altri compiti:
			Il potere 
			di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le 
			limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non 
			iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si 
			prova che i terzi ne erano a conoscenza.
			Il 
			presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio 
			direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme 
			agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
			
			ART. 16
			(Il Presidente)
			Il 
			presidente 
			è nominato all’interno del Consiglio Direttivo, 
			rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che 
			la impegnano verso l’esterno.
			Il 
			presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per 
			scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale 
			revoca decisa dall’assemblea.
			Almeno un 
			mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca 
			l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del consiglio 
			direttivo.
			Il 
			presidente convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo, 
			svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di 
			tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all’attività 
			compiuta.
			Il 
			Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione 
			ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue 
			funzioni.
			
			ART. 17 
			(Organo di 
			controllo)
			Non viene 
			prevista la nomina di un organo di controllo.
			
			ART. 18 
			(Organo di 
			Revisione legale dei conti)
			Non viene 
			prevista la nomina di un organo di revisione legale dei conti.
			
			Art. 19
			(Libri sociali)
			
			L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
			a)
			il libro degli associati tenuto 
			a cura dell’organo di amministrazione; 
			b)
			il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle 
			assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti 
			per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; 
			c)
			il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio 
			direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, 
			tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
			d)
			il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio 
			direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa (se prevista), hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
			
			ART. 20
			(Risorse 
			economiche)
			Le risorse 
			economiche dell’organizzazione sono costituite da:
			
			ART. 21
			(I beni)
			I beni 
			dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e 
			beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono 
			essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
			I beni 
			immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono 
			collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati 
			nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione 
			e può essere consultato dagli associati.
			
			ART. 22
			(Divieto di 
			distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
			
			L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo 
			indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
			capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del 
			D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, 
			comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque 
			denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini 
			dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
			
			ART. 23 
			(Bilancio)
			Il bilancio 
			di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo 
			gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del
			 D. Lgs. 117/2017 e delle 
			relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera 
			veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario 
			dell’organizzazione.
			Il bilancio 
			è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato 
			dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla 
			chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato 
			presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 
			giugno di ogni anno.
			
			ART. 24
			(Bilancio 
			sociale)
			E’ redatto 
			nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
			
			ART. 25
			(Convenzioni)
			Le 
			convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le 
			Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 
			117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina 
			anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente 
			dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. 
			Copia di 
			ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede 
			dell’organizzazione.
			
			ART. 26
			(Personale 
			retribuito)
			
			L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale 
			retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
			I rapporti 
			tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati 
			dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
			
			ART. 27
			(Responsabilità 
			ed assicurazione degli associati volontari)
			Gli 
			associati volontari che prestano attività di volontariato sono 
			assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile 
			verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
			
			ART. 28
			(Responsabilità 
			della organizzazione)
			Per le 
			obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano 
			l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul 
			fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e 
			solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto 
			dell’organizzazione.
			
			ART. 29
			(Assicurazione 
			dell’organizzazione)
			
			L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni 
			derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale 
			dell’organizzazione stessa.
			
			ART. 30
			(Devoluzione 
			del patrimonio)
			In caso di 
			estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, 
			salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del 
			Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 
			117/2017.
			
			ART. 31
			(Disposizioni 
			finali)
			Per quanto 
			non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle 
			normative vigenti in materia ed ai principi generali 
			dell’ordinamento giuridico.
			
			ART. 32
			
			(Norma 
			transitoria)
			Tutti gli 
			adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del 
			terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale 
			disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
			A decorrere 
			dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con 
			l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera 
			dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di 
			diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni 
			fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
			L’acronimo 
			ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e 
			sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella 
			corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver 
			ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Santa Lucia di Piave, 23 settembre 2021
